Regolamento per l’uso del timbro professionale

REGOLAMENTO PER L’USO DEL TIMBRO ATTESTANTE
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI NUORO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NUORO IN DATA 22 FEBBRAIO 2010

Visto il D.L.L, 23/11/1944 n, 382 che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle Professioni Tecniche;

Visto il R.D. 11/02/1929 n. 274 che approva il Regolamento per la professione di geometra;

Vista la Legge 25/04/1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo Professionale;

Vista la Legge 24/10/1955 n. 990 che istituisce la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri;

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento per l’uso del
Timbro per l’esercizio della professione di Geometra.

Articolo 1

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra richiesto da privati o Enti Pubblici dovrà essere autenticato con l’apposizione di un timbro professionale ad inchiostro indelebile, attestante che il firmatario possiede i requisiti di cui alla legge in premessa, per l’esercizio della professione di Geometra.

Articolo 2

II timbro recherà il nome e cognome del Geometra, il numero di iscrizione all’Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate dal Collegio (deliberato in data 19/01/2010, come previsto dalla circolare del consiglio nazionale n. 658 del 18.06.2009 prot. 384 del 18.06.2009 .

Articolo 3

II timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al Geometra che abbia ottenuto i requisiti per l’esercizio della libera professione.

Il Geometra, all’atto del ritiro del timbro, dovrà
rilasciare ricevuta apponendo la propria firma,

Articolo 4

Nel caso in cui il Geometra rassegni le dimissioni
dall’Albo, chieda il trasferimento ad altro Collegio, venga sospeso o
cancellato dall’Albo in seguito a provvedimento disciplinare, dovrà
restituire immediatamente il timbro. L’avvenuta restituzione sarà
annotata dal Collegio. In caso di smarrimento o furto del timbro, il
Geometra dovrà farne immediata denuncia al Collegio, che rilascerà un
duplicato previo pagamento delle relative spese.

Articolo 5

II Geometra cancellato dall’Albo, che non
riconsegni il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal
Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione
all’Autorità Giudiziaria ed agii altri Enti ed Uffici interessati. Il
Geometra cancellato dall’Albo o sospeso, che continui l’esercizio della
professione e faccia uso dei timbro, sarà passibile di denuncia
all’Autorità Giudiziaria a norma dell’articolo 26 del R.D. 11/02/1929 n.
274.

Articolo 6

E’ fatto divieto ai Geometri di fornirsi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello fornito dal Collegio. L’uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente articolo 3, sarà considerata infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11/02/1929 n. 274.

Articolo 7

L’Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o all’approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all’esercizio della libera professione e al formato del timbro conforme a quanto stabiliti all’articolo 2.

Articolo 8

Le presenti norme sono in vigore a partire dal 2° aprile
2010

Articolo 9

Il timbro dovrà essere consegnato all’iscritto
direttamente dal presidente o da un suo delegato.

Il PRESIDENTE

Geom. Corvetto Agostino

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo in data 22/02/2010.

Presidente Geom. Corvetto Agostino

Vice Presidente Geom. Bandinu Giovannu

Segretario Geom. Lovigu Livio

Tesoriere Geom. Porcu Luigi

Consigliere Geom. Aresu Stefano

Consigliere Geom. Lobina Loredana

Consigliere Geom. Saba Felice

Consigliere Geom. Trogu Paolo

Consigliere Geom. Zola Emilio