ITALIA OGGI Diritto & Fisco
Sabato 24 settembre 2011

Accatastamento senza affanno

Accatastamento senza affanni: per l’ottenimento della categoria specifica dei fabbricati rurali è obbligatorio il rispetto della scadenza imminente del prossimo 30 settembre. Entro tale data va redatta e compilata l’istanza con una specifica applicazione web. Ma l’invio della documentazione cartacea agli uffici ci può avvenire entro il 15/10/2011.

Questo ciò che emerge dalla lettura del comunicato stampa, datato 21 settembre scorso, e della circolare 22/09/2011 n. 6/T, scaricabile dal sito dell’Agenzia del territorio, all’indirizzo www.agenziaterritorio. gov.it. Come già indicato (Italia Oggi, 22-23/09/2011), nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre scorso è stato pubblicato il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 14/09/2011, previsto dal comma 2-quater, dell’art. 7, dl n. 70/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106/2011 e avente a oggetto il riconoscimento della ruralità 3 (abitativi) e 3-bis (strumentali), dell’art. 9, dl n. 557/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Con il provvedimento sono stati forniti gli indirizzi per ottenere l’assegnazione delle categorie «A/6» (abitativi) e «D/10» alle c o s t r u z i o n i rispettose dei requisiti di ruralità, attraverso la presentazione di una domanda accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al dpr n. 445/2000.

È proprio sulla modalità  di presentazione delle istanze che si sono concentrate le maggiori perplessità, soprattutto per le numerose casistiche presenti sul territorio nazionale, non contemplate dalle disposizioni richiamate, ma neppure nel decreto dello scorso 14 settembre e nella circolare in commento.

Posto il rispetto della scadenza fissata (30/09/2011), l’interessato, anche con l’ausilio di professionisti o delle associazioni agricole delegate, deve inviare la domanda di variazione in due distinte modalità, del tutto autonome; la prima, totalmente su supporto delle autocertificazioni (conformi ai modelli B e C allegati al decreto, pena diniego della variazione) mediante consegna diretta agli uffi ci, tramite servizio postale (con raccomandata a.r.), tramite fax o mediante posta elettronica certificata (Pec), in duplice originale, la seconda, con sviluppo in due fasi, che vede, in prima battuta, la compilazione e la stampa della domanda in modalità informatiche (si digita il codice fiscale), con assunzione (in automatico) di un codice identificativo e, in seconda battuta, l’invio dei documenti cartacei, comprese le autocertificazioni di sussistenza dei requisiti.

Sul punto, il Territorio (§ 3, circolare n. 6/T/2011) dichiara che, nel caso di utilizzo della «procedura informatica », la domanda «… è considerata tempestiva a condizione che venga presentata all’ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema informatico dei dati contenuti nella stessa domanda …»; ciò dovrebbe significare, condizionale d’obbligo, che se il proprietario (o titolare di diritti reali) o il suo delegato predispone la domanda utilizzando la procedura posta sul sito web, lo stesso ha tempo fino al prossimo 15 ottobre per inoltrare, con i mezzi indicati (fax, raccomandata, Pec ecc.), la documentazione cartacea a supporto di quanto già comunicato.

Con riferimento alla presentazione delle dichiarazioni delle nuove costruzioni per i quali sussistono i requisiti di ruralità, l’Agenzia del territorio ha reso possibile la presentazione mediante la procedura ordinaria (Docfa), allegando le relative autocertificazioni, o la presentazione di uno specifico «Docfa», finalizzato all’assegnazione delle categorie rurali, in tutte le situazioni non contemplate dal decreto dello scorso 14 settembre, utilizzando la causale «Altro » e comunicando tutte le informazioni utili al classamento automatico (consistenza, superficie ecc.).

Per quanto concerne il requisito inerente il possesso quinquennale dei requisiti di ruralità, il documento di prassi in commento (§5) chiarisce che qualora il fabbricato sia stato posseduto dal soggetto dichiarante  per meno di cinque anni, l’autocertificazione prevede la possibilità di integrare la stessa con ulteriore autocertificazione, resa dai precedenti titolari dei diritti reali o dagli eredi, attestante il possesso dei medesimi requisiti per i periodi non coperti; sul punto, attenzione a quanto prescritto dall’art. 76, dpr n. 445/2000, in presenza di attestazioni false o mendaci.

Per quanto concerne la verifica del possesso dei requisiti di ruralità di cui all’art. 9, dl n. 557/1993, la circolare (§ 7) ricorda che l’Agenzia è legittimata a verificare la corrispondenza dei requisiti alle attestazioni rilasciate, anche acquisendo, presso tutti gli archivi delle amministrazioni competenti, comprese le banche dati gestite dai comuni, tutte le informazioni necessarie, utilizzando i dati indicati in albi, elenchi e pubblici registri, ma facendo riferimento, poiché ritenute sempre valide, alle indicazioni fornite a suo tempo con la circolare 7/T/2007.

di Fabbrizio G. Poggiani